Tribunale di Venezia – Apertura della liquidazione controllata: legittimazione dei creditori ad esperire azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della società ammessa alla procedura.

Tribunale Ordinario di Venezia, Sez. Imprese, 29 dicembre 2024 (data della pronuncia) – Giudice Maddalena Bassi.
Liquidazione controllata – Avvenuta apertura - Azione di responsabilità – Proponibilità da parte dei creditori - Fondamento –- Esclusione che la legittimazione sussista solo in capo al liquidatore - Inapplicabilità dell'art. 255 C.C.I. - Disposizione valida solo nell'ambito della liquidazione giudiziale.
La liquidazione controllata è una procedura dotata di una propria specifica disciplina positiva, alla quale è estesa, per effetto di norme espresse di rinvio, solo parte della disciplina della liquidazione giudiziale. Tra le norme richiamate non vi è, in particolare, l’art. 255 che in materia di liquidazione giudiziale stabilisce la legittimazione del curatore a promuovere l’azione sociale di responsabilità e l’azione dei creditori, il che induce a ritenere che, per quanto riguarda quest’ultima azione, permanga la legittimazione dei creditori ad agire anche successivamente all’apertura della liquidazione controllata. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)