Tribunale di Savona - Liquidazione controllata e considerazioni in tema di durata possibile della procedura: possibilità che si prolunghi anche oltre il triennio.

Tribunale di Savona, Ufficio procedure concorsuali, 23 gennaio 2025 – Pres. Paola Antonia Di Lorenzo, Rel. Anna Ferretti, Giud. Davide Atzeni.
Liquidazione Controllata – Termine di durata oltre il triennio – Previsione - Ammissibilità – Condizioni.
In sede di apertura della procedura di liquidazione controllata, come proposta da un soggetto sovraindebitato che abbia messo a disposizione dei creditori, esclusa la parte necessaria al mantenimento suo e della sua famiglia, il reddito rappresentato dalla sua pensione, si deve considerare ammissibile la fissazione di un termine di durata anche superiore al triennio, se indicata come preferibile in ricorso e nella relazione dell’OCC in vista del migliore soddisfacimento dei creditori. (nello specifico, a fronte di una prospettata durata di quattro anni, il Tribunale nel dichiarare, ciò nonostante, aperta la procedura ha, tra le altre prescrizioni, disposto che il liquidatore, in prossimità del decorso dei quattro anni, se la stessa fosse risultata ancora aperta, avrebbe dovuto trasmettere ai creditori una relazione in cui prendeva posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 C.C.I. (presupposti perché il debitore sia ammesso al beneficio della liberazione dei debiti) e, recepite le eventuali osservazioni dei debitori, depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del quadriennio, ai fini di cui all'art. 282 C.C.I., vale a dire della chiusura della procedura con conseguente eventuale operare dell'esdebitazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[si sottolinea al riguardo come il D. Lgs. 136/2024 abbia modificato il disposto dell'art. 282 C.C.I., oltre che per altri aspetti, in particolare per quanto concerne il percorso mediante il quale, in presenza dei necessari presupposti, eventualmente addivenire all'esdebitazione. sostituendo il verificarsi di una operatività “di diritto” con una dichiarata, “su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore “].
[con riferimento all'ipotesi di messa a disposizione dei creditori dei redditi di stipendio o di pensione, in tema di inopponibilità della cessione del quinto, cfr. in questa rivista: Tribunale di Mantova, 20 Aprile 2023 https://www.unijuris.it/node/6964 e Tribunale di Verona, 20 settembre 2022 https://www.unijuris.it/node/6472 e di possibile esclusione dalla liquidazione in particolare di ciò che è necessario al mantenimento del debitore e della sua famiglia: Tribunale di Modena, 08 febbraio 2023 https://www.unijuris.it/node/6834].