Corte d'Appello di Roma – Omologazione forzosa di un accordo di ristrutturazione con transazione fiscale: risulta inammissibile addivenirvi se l'Agenzia delle Entrate risulti essere l'unico soggetto coinvolto.
Corte d'Appello di Roma, Sez. I civ., 08 agosto 2024 – Pres. Nicola Saracino, Cons. Rel. Maria Aversano, Cons. Elena Gelato.
Accordo di ristrutturazione dei debiti – Transazione fiscale – Mancata adesione da parte dell'Agenzia delle Entrate - Unico creditore coinvolto – Omologa forzosa – Inammissibilità.
La richiesta di omologa forzosa di un accordo di ristrutturazione ex art. 63, comma 2 bis, C.C.I., come avanzata dalla debitrice a seguito della mancata adesione da parte dell’Agenzia delle Entrate ad una sua proposta di transazione fiscale, si deve considerare inammissibile laddove detta Amministrazione, cui si riferisca la quasi totalità dell'indebitamento, sia sostanzialmente l'unico soggetto coinvolto, essendo gli altri creditori, di cui è prevista l'integrale soddisfazione come fossero “non aderenti”, rimasti estranei all'accordo data l'esiguità dei loro crediti; ciò in quanto ai fini dell’operatività del cram down fiscale, il codice della crisi (artt. 57 e 63, comma 2, C.C.I.) richiede necessariamente un preventivo accordo con altri creditori che risulti iscritto nel registro delle imprese. Non è condivisibile, ai fini dell'interpretazione in modo difforme delle norme applicabili, ratione temporis, anteriormente all'entrata in vigore del D.L. 69/2023, convertito con modificazioni nella L. 103/2023, la circostanza che lo stesso (che all'art. 1 bis, ha previsto la sospensione, fino all’entrata in vigore di un apposito decreto legislativo integrativo e correttivo del Codice della crisi, l’applicazione delle disposizioni recate dall’ultimo periodo del comma 2 e dal comma 2-bis dell’art. 63 C.C.I.) abbia imposto espressamente, per potersi addivenire alla omologazione forzosa, la necessaria compresenza di più creditori, non rappresentando tale novella un intervento normativo in senso contrario all'operatività anteriore, anche in assenza, dell'istituto del cram down, ma rappresentando, anzi, una più dettagliata codificazione di tale già sussistente preesistente necessità. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[corre l'obbligo di sottolineare al riguardo come il D. L.gs. 136/2024, Correttivo ter 2024, abbia, tra gli altri articoli, modificato sostanzialmente il disposto dell'art. 63 C.C.I. per quanto concerne tutti i commi in esso precedentemente previsti, passati da quattro a otto, abrogando in particolare il comma 2 bis che più interessa la problematica di cui sopra, e introducendo al riguardo, in tema di condizioni per addivenire all'omologazione forzosa, ulteriori specifici commi contraddistinti dai numeri 4, 5, 6 e 7].
https://dirittodellacrisi.it/articolo/app-roma-8-agosto-2024-pres-saracino-est-aversano
[cfr. in questa rivista nello stesso senso: Corte d'Appello di Roma, 27 febbraio 2024 https://www.unijuris.it/node/7668 e Corte d’Appello di Potenza, 12 marzo 2024 https://www.unijuris.it/node/7784].