Tribunale di Biella– Accordi di ristrutturazione: inammissibile la domanda depositata prima dello scadere del termine di 90 giorni ex art. 63, II° CCII ora art. 63, III° CCII
Tribunale di Biella, 07 luglio 2024 (data di decisione) – Presidente dott. Andrea Carli, Consigliere relatore dott. Enrico Chemollo
Accordi di ristrutturazione – Termine deposito domanda – Deposito prima dello scadere dei 90 giorni - Transazione fiscale – Inammissibilità.
In tema di omologazione degli accordi di ristrutturazione di cui all’art. 57 CCII, deve ritenersi inammissibile la domanda di omologazione depositata prima dello scadere del termine di 90 giorni previsto per la manifestazione dell’eventuale adesione da parte degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie per l'adesione alla proposta di transazione fiscale e/o previdenziale, poiché, da un lato, il presupposto per l’omologazione degli accordi è che questi siano stati conclusi, dato che in caso contrario non vi sarebbe un accordo sul quale i creditori, inclusi i predetti enti, possano formulare opposizioni, e, dall’altro, in quanto, nell’ipotesi in cui l’accordo sia accompagnato da una proposta di transazione fiscale e/o previdenziale, è necessaria la previa risposta, o la mancata risposta a termine scaduto – equivalente a non adesione – sulla domanda di adesione degli uffici erariali competenti, potendosi infatti valutare la convenienza della proposta - tanto più ove la domanda di omologazione sia accompagnata dalla richiesta di applicazione, nel caso, dell’art. 63 co. 2 bis C.C.I.I. [ora art. 63, II° e III° comma CCII] (cd. cram down fiscale contributivo) - solo una volta ottenuta una risposta dai suddetti creditori istituzionali o una volta scaduto il termine di novanta giorni per l’adesione dell’amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata) [Si segnala al riguardo che il recente intervento normativo di cui al D. Lgs. 136/2024 (correttivo ter 2024) ha modificato l’art. 63 nella parte qui di interesse: “3. La domanda di omologazione è proposta una volta ottenuta l’adesione o, in difetto, decorsi i termini di cui al comma 2, undicesimo e dodicesimo periodo. Il debitore avvisa dell’iscrizione della domanda nel registro delle imprese l’amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie mediante comunicazione inviata a mezzo posta elettronica certificata alle sedi territoriali e regionali competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale dell’istante. Per l’amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, il termine per l’opposizione di cui all’articolo 48, comma 4, decorre dalla ricezione dell’avviso.”. Si precisa che la norma in questione è stata interamente riformata; si è riportata esclusivamente la modifica di interesse]
https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-biella-4-luglio-2024-pres-carli-est-chemollo
[Cfr in questa rivista: Corte d'Appello di Messina, 06 maggio 2024, in https://www.unijuris.it/node/7860 ]