Corte di Cassazione (34837/2024) - Accordo di ristrutturazione dei debiti depositato dopo la presentazione di un ricorso prenotativo: necessità che entro il termine assegnato dal giudice sia stato iscritto nel Registro delle Imprese.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 29 dicembre 2024, n. 34837 – Pres. Roberta Crucitti, Rel. Danilo Chieca.
Domanda prenotativa ex art. 161, sesto comma, L.F. - Accordo di ristrutturazione dei debiti – Iscrizione nel Registro delle Imprese – Necessità che abbia avuto luogo entro il termine fissato dal giudice.
In tema di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.fall., il proponente, nel termine perentorio assegnato ex art. 161, sesto comma, l.fall., deve non solo depositare la domanda di omologazione dell'accordo, ma altresì provvedere all'iscrizione dell'accordo medesimo nel Registro delle Imprese. (Principio di diritto e Massima Ufficiale)
[in tema di descrezionalità della concessione da parte del tribunale di un termine non superiore a quindici giorni per integrare ex art. 162, primo comma, L.F. il piano e produrre nuovi documenti, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 18 giugno 2020, n. 11882https://www.unijuris.it/node/5255 e Cassazione civile, Sez. I, sent. n. 21901, 25 settembre 2013 https://www.unijuris.it/node/2345].