Corte di Cassazione (34378/2024) - Accordo di ristrutturazione dei debiti: termine per proporre ricorso in cassazione nei confronti del provvedimento della Corte d'Appello che ha deciso il reclamo avverso l'avvenuta omologazione della procedura.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 24 dicembre 2024, n. 34378 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Francesco Terrusi.
Accordo di ristrutturazione dei debiti - Provvedimento della Corte d'Appello che decide sul reclamo avverso il decreto di omologazione – Termine di 30 giorni per proporre ricorso in Cassazione – Decorrenza dalla notificazione a mezzo PEC, a cura della cancelleria, ex art. 18, comma 13, L.F., del testo integrale di quel provvedimento.
Il provvedimento emesso dalla Corte d'appello sul reclamo avverso il decreto di omologazione, ai sensi dell'art. 183, comma 1, l.fall., nell'ipotesi di accordo di ristrutturazione dei debiti come pure nel concordato preventivo, è ricorribile per cassazione entro il termine breve di trenta giorni, previsto dall'art. 18, comma 14, l.fall., decorrente dalla notificazione del testo integrale del provvedimento effettuata dal cancelliere, ai sensi dell'art.18, comma 13 l.fall., mediante posta elettronica certificata. (Massima Ufficiale)
[con riferimento al termine per proporre reclamo alla Corte d'Appello e ricorso in cassazione, in tema di omologazione del concordato preventivo, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 novembre 2019, n. 30201 https://www.unijuris.it/node/5017; in tema di idoneità della notifica effettuata dal cancelliere, ai sensi dell'art.18, comma 13, l.fall., mediante posta elettronica certificata, del testo integrale della sentenza che rigetta il reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento a far decorrere il termine breve, ex comma 14, per l'impugnazione in cassazione: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 maggio 2016 n. 10525 https://www.unijuris.it/node/3675].