Tribunale di Parma – Composizione negoziata: considerazioni circa il tipo di operazioni finanziarie che il debitore può richiedere di essere autorizzato a porre in essere e in tema di presupposti perché tale domanda trovi accoglimento.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
07/02/2025

Tribunale Ordinario di Parma, Sez. II civ. - Settore Procedure Concorsuali, 07 febbraio 2025 (data della pronuncia) - Giudice Delegato Enrico Vernizzi.

Composizione negoziata - Istanza di autorizzazione ex art. 22, primo comma, lettera a), C.C.I. a contrarre finanziamenti prededucibili -. Altre possibili operazioni da concordarsi con le banche da eventualmente potersi autorizzare - Ratio sottesa a quella disposizione.

Composizione negoziata - Istanza di autorizzazione ex art. 22, primo comma, lettera a), C.C.I. - Accoglimento con riconoscimento della prededucibilità dei finanziamenti richiesti – Permanere di quell'effetto nell'ambito delle procedure che ne conseguono.

Composizione negoziata - Istanza di autorizzazione ex art. 22, primo comma, lettera a), C.C.I. - Funzionalità del finanziamento richiesto rispetto alla continuità aziendale ed alla migliore soddisfazione dei creditori – Verifica che il tribunale deve svolgere per autorizzarne il ricorso – Limiti e finalità.

Alla luce del disposto dell'art. 22, primo comma, lettera a), C.C.I. come integrato dal D. Lgs. 136/2024, si deve ritenere, con riferimento al ricorso nello specifico depositato dall'imprenditore nell'ambito della composizione negoziata della crisi volto ad essere autorizzato, ai fini del riconoscimento della prededuzione, a riattivare con alcune banche specificatamente individuate, entro il limite del quantum indicato con riferimento a ciascuna di esse, alcune linee di credito come sospese, o ad attivarne altre con diversi Istituti di credito in sostituzione di quelle, che tale domanda possa essere accolta dal momento che lo stesso articolo, come modificato in particolare con riferimento a detto comma e a detta lettera, prevede ora specificatamente che l'autorizzazione possa essere finalizzata a “contrarre finanziamenti in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, oppure autorizzare l’accordo con la banca e l’intermediario finanziario alla riattivazione di linee di credito sospese”; ciò in quanto la la ratio di quella disposizione è quella di incentivare il finanziamento dell’impresa in condizioni di squilibrio economico e finanziario con una sorta di prenotazione della prededuzione in funzione di un eventuale contesto concorsuale. (Pierluigi Ferrini -Riproduzione riservata)

L’autorizzazione a tal fine del tribunale presuppone una preliminare verifica della funzionalità del ricorso a quel tipo di finanziamento rispetto alla continuità aziendale ed alla migliore soddisfazione dei creditori e, una volta accordata, ai sensi dell’art 22, comma 1 ter, C.C.I., la prededucibilità che ne consegue opera, qualunque sia l’esito della composizione negoziata, nell’ambito delle procedure esecutive o concorsuali che ne conseguono e permane quando si susseguano più procedure; gli atti autorizzati ex art. 22 C.C.I. conservano infatti i propri effetti anche ove successivamente intervengano un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, un concordato preventivo omologato, un piano di ristrutturazione proposto ai sensi dell’articolo 64-bis omologato, l’apertura della liquidazione giudiziale, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 25-sexies omologato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata);

La verifica della funzionalità del finanziamento rispetto alla continuità aziendale ed alla migliore soddisfazione dei creditori, quale presupposto perché quell'autorizzazione venga riconosciuta in funzione del progetto di risanamento che il debitore intende intraprendere come sviluppato attraverso lo svolgimento delle trattative, percorso come necessariamente dallo stesso precisato, non implica che la continuità debba necessariamente realizzare nuove risorse tali da consentire di soddisfare il ceto creditorio in misura maggiore rispetto a quella ottenibile con la liquidazione, ma è sufficiente che essa non generi un risultato penalizzante, avuto riguardo al soddisfacimento ricavabile nello scenario liquidatorio concorsuale, alla luce dell’entità del patrimonio monetizzabile. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32676/CrisiImpresa?Autorizzazione-ai-finanziame"nti-prededucibili-in-composizione-negoziata%3A-il-Tribunale-di-Parma-sulla-necessit%C3%A0-di-garantire-la-continuit%C3%A0-aziendale-e-la-sostenibilit%C3%A0-del-piano-di-risanamento

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza