Corte di Cassazione (82/2025) – Presupposto necessario per decidere della legittimità degli atti di gestione posti in essere in assenza di autorizzazione nella fase di preconcordato. Insinuazione al passivo e prova del credito.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 03 gennaio 2025, n. 82 – Pres. Luigi Abete, Rel. Giuseppe Dongiacomo.
Concordato preventivo – Atti posti dal debitore - Distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione – Necessaria autorizzazione nei confronti dei secondi - Valutazione in termini di legittimità che dipende dal tipo di concordato, in continuità o liquidatorio - Concordato in bianco – Giudizio da svolgersi in tal caso – Necessità dell'indicazione, anche solo di massima, del tipo di concordato prescelto -Fondamento..
Fallimento - Contraente o opponente – Domanda di insinuazione al passivo - Pagamento del corrispettivo maturato – Fonte negoziale e inadempimento del fallito – Prova gravante sul creditore istante - Fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato – Onere probatorio gravante sul curatore che ne eccepisca l'esigibilità.
L’art. 167, comma 2, L. fall. presidia l’interesse della massa, con la conseguenza che la valutazione della natura di ordinaria o straordinaria amministrazione dell’atto deve tener conto esclusivamente dell’interesse dei creditori e non già di quello dell’imprenditore insolvente e dev’essere svolta caso per caso, in relazione alla specifica finalità che l’atto compiuto risulta perseguire; lo stesso criterio, peraltro, vale anche per stabilire la necessità o meno dell’autorizzazione prevista per il caso in cui la società debitrice abbia presentato la domanda di concordato con riserva exart. 161, comma 7, L. fall. Ne deriva che nell’ambito della fase di “preconcordato” è certamente concessa al debitore la facoltà di compiere atti di gestione dell’impresa senza necessità di autorizzazione, ma pur sempre tenendo conto del fine primario di conservazione dell’integrità e del valore patrimoniale, alla luce di un giudizio di coerenza con la soluzione della crisi che postula una prospettiva di concordato non completamente “in bianco”, essendo per contro necessaria l’indicazione, anche solo di massima, del tipo di proposta che il debitore si accinge a presentare. (Massima Ufficiale) [al riguardo la Corte ha precisato che laddove“la domanda sia prospettata come veramente ‘in bianco’, l’atto incidente sul patrimonio non può che considerarsi, ai fini dell’insorgenza di un conseguente credito prededucibile, come eccedente l’ordinaria amministrazione”]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Il contraente, come l’opponente, che in sede di ammissione al passivo chieda il pagamento del “corrispettivo maturato”, deve provare solo la fonte negoziale del diritto ed allegare l’altrui inadempimento; l’onere di provare i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato, come la mancata esecuzione del contratto, spetta, invece, al curatore del fallimento che li ha eccepiti in giudizio. (Pierluigi Feerrini – Riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-3-gennaio-2024-n-82-pres-abete-est-dongiacomo
[con riferimento alla prima massima, in tema di presupposti perché un atto compiuto nell'ambito del concordato preventivo possa essere considerato di ordinaria o di straordinaria amministrazione, al fine di decidere se siano prededucibili nel successivo fallimento perché posti in essere, a seconda del tipo di concordato, al fine salvaguardare l'integrità del patrimonio e quindi nell'interesse dei creditori, cfr. in questa rivista: Cass., Sez. 1, 29 dicembre 2023, n. 36370 https://www.unijuris.it/node/7545, quanto al fatto che anche in particolare, in sede di concordato prenotativo, risulti necessario, per poter discernere tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, un minimo di rivelazione in ordine al tipo di concordato, in continuità o liquidatorio, che il debitore è intenzionato ad avviare: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 29 maggio 2019, n. 14713 https://www.unijuris.it/node/4687].