Corte di Cassazione (2840/2025) – Considerazioni in merito alla opponibilità alla procedura fallimentare di un credito come portato da un lodo arbitrale rituale che aveva condannato la fallita al pagamento.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 05 febbraio 2025, n. 2840 – Pres. Francesco Terrusi, Rel. Andrea Fidanzia.
Fallimento – Insinuazione al passivo – Credito portato da un lodo arbitrale rituale non più impugnabile - Opponibilità alla procedura dalla data della sua ultima sottoscrizione – Fondamento.
In tema opposizione allo stato passivo, il lodo arbitrale rituale, in quanto pienamente assimilabile dalla data della sua ultima sottoscrizione alla sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria, è come tale opponibile alla procedura fallimentare dalla suddetta data. (Massima Ufficiale) [nello specifico, la Corte ha cassato con rinvio il decreto del tribunale, come impugnato, che sulla base di una concezione, oramai superata alla luce delle modifiche introdotte con la Legge 25/1994 ed in parte con il D. Lgs. 2 febbraio 2006, n. 4, con l'introduzione in particolare dell'art. 824 bis c.p.c. che aveva sancito tale equiparabilità, che considerava il lodo come atto avente natura meramente privata aveva respinto la domanda di ammissione al passivo di un lodo arbitrale rituale, ritenendolo privo di data certa in quanto depositato nella cancelleria del tribunale ai fini dell'exequatur solo in epoca successiva al dichiarazione di fallimento, e ciò nonostante fosse divenuto non impugnabile essendo decorso, a norma dell'art. 828, secondo comma, c.p.c., l'anno dall'ultima sottoscrizione entro il quale poteva essere impugnato]. (Pierluig Ferini – Riproduzione riservata)
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