Tribunale di Bergamo – Accordi di ristrutturazione: normativa applicabile alla domanda di omologazione con applicazione del cram-down fiscale. Condizioni previste dalla novella legislativa di cui all'art. 1 bis, commi 2 e 3, del D. L. 69/2023.
Tribunale Ordinario di Bergamo, Sez. II civ., procedure concorsuali ed esecuzioni forzate, 31 gennaio 2024 (data della pronuncia) – Pres. Vincenzo Domenico Scibetta, Rel. Maria Magrì, Giud. Bruno Gian Pio Conca.
Accordi di ristrutturazione – Omologazione – Istanza di applicazione del cram-down fiscale – – Art. 63, comma 2 bis, C.C.I. - Modifica legislativa di cui all’art. 1 bis del D.L. 13/06/2023 – Normativa applicabile ratione temporis – Requisiti richiesti nella seconda ipotesi.
Con riferimento alla domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione, in relazione alla quale il proponente richieda l'applicazione del cram-down fiscale ai sensi dell'art. 63, comma 2 bis, C.C.I., occorre tener conto della novella legislativa introdotta dall’art. 1 bis, commi 2 e 3, del Decreto Legge 13/06/2023 n. 69, convertito in Legge 9 10/08/2023 n. 103, che ha posto delle limitazioni alla possibilità di omologare tali accordi in assenza di adesione da parte dell’Amministrazione Finanziaria, ciò in quanto alla luce di quella disposizione, a partire dal 14 giugno 2023, deve trovare applicazione la nuova disciplina che, a tal fine, prevede risulti necessario che ricorrano congiuntamente le seguente condizioni: a) che l’accordo non abbia carattere liquidatorio; b) che l’adesione dell’Agenzia delle Entrate sia determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli artt. 57, comma 1, e 60, comma 1, C.C.I., rispettivamente del 60% e del 30% dei creditori; c) che il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti all’accordo di ristrutturazione sia pari ad almeno un quarto dell’importo complessivo dei crediti; d) che la proposta di soddisfacimento dell’Amministrazione finanziaria sia conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria; e) che il soddisfacimento dei crediti dell’Amministrazione finanziaria sia di almeno il 30% dell’ammontare del suo credito, con la precisazione che, per il caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti vantati dagli altri creditori aderenti sia inferiore ad un quarto del totale dei crediti, il credito della stessa Amministrazione deve essere soddisfatto per almeno il 40% del suo ammontare, compresi sanzioni e interessi, e la dilazione di pagamento richiesta non ecceda i dieci anni. [nello specifico, a fronte della proposizione all'Agenzia delle Entrate da parte del debitore in tempi successivi di due proposte di transazione, il Tribunale ha ritenuto che, per stabilire se risultasse applicabile la novella legislativa in quanto posteriore alla data di cui sopra o se si dovesse, viceversa, fare riferimento alla disciplina previgente, doveva tenersi conto del momento del deposito del ricorso al Tribunale, essendo quello il momento in cui, in assenza di una data certa, la proposta transattiva avanzata dal debitore, in particolare quella formulata per seconda da considerarsi perciò come definitiva, si poteva considerare cristallizzata in tutti i suoi elementi].(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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