Corte d'Appello di Firenze - Domanda di accesso con riserva ad una procedura di composizione della crisi presentata in costanza di un'istanza di liquidazione giudiziale: presupposti perché possa essere dichiarata da subito inammissibile.
Corte d'Appello di Firenze, Sez. II civ. Imprese, 17 dicembre 2024 – Pres. Anna Primavera, Cons. Rel. Luigi Nannipieri, Cons. Nicola Mario Condemi.
Domanda di concordato liquidatorio ex art. 44 con riserva di deposito della documentazione – Sussistenza di una radicale carenza informativa o manifesto abuso di quello strumento – Possibilità della dichiarazione da subito di inammissibilità della stessa – Presenza di mere irregolarità o carenze documentali parziali – Presupposto non sufficiente per addivenire a una tale pronuncia.
Domanda ex art. 44 C.C.I. sia presentata in pendenza di una domanda di liquidazione giudiziale - Presenza di mere irregolarità o carenze documentali parziali - Applicazione analogica dell'art. 47 C.C.I. - Possibile riconoscimento di un termine per apportare le necessarie integrazioni.
A fronte della presentazione, in costanza della sussistenza di un'istanza di liquidazione giudiziale, di una domanda di accesso con riserva ad una procedura di composizione della crisi, il Tribunale è comunque tenuto ad effettuare uno scrutinio preliminare, con possibile dichiarazione, pur in assenza di una previsione normativa espressa, di inammissibilità e rigetto del termine ma solo a fronte di una radicale carenza informativa o di un manifesto abuso dello strumento di regolazione, non per mere irregolarità ed omissioni parziali non pregiudicanti le finalità perseguite in quella iniziale fase procedimentale. La produzione degli ultimi tre bilanci ovvero delle dichiarazioni dei redditi (e relative dichiarazioni IRAP) è in particolare funzionale principalmente alla verifica della sussistenza dei requisiti dimensionali, con possibilità, pertanto, di produzione anche di documentazione equipollente. [nello specifico la Corte distrettuale ha censurato la decisione con la quale il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda di accesso ad un concordato preventivo liquidatorio con riserva di deposito della documentazione ai sensi dell’art. 44 C.C.I. e dichiarato aperta la liquidazione giudiziale, in quanto, pur a fronte di alcune irregolarità e carenze rispetto alle previsioni dell'art. 39, comma 3, C.C.I., ha omesso di verificare se la documentazione prodotta o già agli atti come allegata alla precedente domanda di liquidazione giudiziale fosse comunque ragionevolmente sufficiente in relazione a tali finalità]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Almeno con riferimento all'ipotesi in cui la domanda ex art. 44 C.C.I. sia presentata in pendenza di una domanda di liquidazione giudiziale, il tribunale, qualora riscontri una mera irregolarità-incompletezza della documentazione, può fare ragionevole applicazione analogica dell'art. 47, comma quarto, C.C.I. relativo all'ipotesi, assimilabile, di revoca del concordato già ammesso con contestuale dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, ovvero concedere un breve termine per apportare le necessarie integrazioni. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/app-firenze-17-dicembre-2024-pres-primavera-est-nannipieri
[con riferimento alla prima massima, in tema di apprezzamento sommario da parte del giudice, in costanza di una domanda volta alla dichiarazione di fallimento, della documentazione allegata sin dal momento della presentazione della domanda di concordato con riserva, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 26 smaggio 2022, n. 17164 https://www.unijuris.it/node/6359; circa la possibilità del deposito di documentazione equipollente: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 23 febbraio 2022, n. 6054 https://www.unijuris.it/node/6129 ed in senso solo apparentemente difforme non essendosi affrontato il tema del deposito di documentazione sostitutiva: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 novembre 2021, n. 33594https://www.unijuris.it/node/5919].