Art. 41 - Procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale., Art. 16 - Requisiti di indipendenza e doveri dell'esperto e delle parti.

Tribunale di Brescia – Ipotesi di applicabilità dell’esenzione dall’applicazione del termine decadenziale di cui all’art. 40, X° CCII per la presentazione della domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi.

Tribunale di Brescia, 09 luglio 2024 – Presidente dott.ssa Simonetta Bruno; Consigliere Relatore dott. Alessandro Permigotto

Liquidazione giudiziale - Composizione negoziata della crisi – Esenzione applicazione termine decadenziale di cui all’art. 40, X° CCII – Necessità che le trattative siano state condotte - Esclusione.

Data di riferimento: 
09/07/2024
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]