Tribunale di Brescia – Ipotesi di applicabilità dell’esenzione dall’applicazione del termine decadenziale di cui all’art. 40, X° CCII per la presentazione della domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi.
Tribunale di Brescia, 09 luglio 2024 – Presidente dott.ssa Simonetta Bruno; Consigliere Relatore dott. Alessandro Permigotto
Liquidazione giudiziale - Composizione negoziata della crisi – Esenzione applicazione termine decadenziale di cui all’art. 40, X° CCII – Necessità che le trattative siano state condotte - Esclusione.
L’esenzione dall’applicazione del termine decadenziale di cui all’art. 40, X° CCII per la presentazione della domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi, prevista dall’ultimo periodo dello stesso art. 40, X°CCII, può applicarsi soltanto qualora la composizione negoziata sia giunta alla predisposizione della relazione finale e non anche quando si sia arrestata anzi tempo per l’accertata assenza, da parte dell’esperto, di concrete prospettive di risanamento. La ratio della previsione di cui all’art. 40, X° ultimo periodo CCII è sottesa a premiare l’imprenditore che abbia avuto accesso alla composizione negoziata e che all’esito delle trattative, condotte dall’Esperto, intenda convogliare il prodotto dei negoziati, condotti secondo buona fede, correttezza e trasparenza, in uno strumento di regolazione della crisi. Diversamente, se ogni domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi potesse essere presentato dall’imprenditore sine die per il solo fatto del previo accesso alla composizione negoziata, la funzione premiale risulterebbe del tutto svilita e si aprirebbero ampi spazi per condotte dilatorie e abusive. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)