Art. 41 - Procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale., Tribunale di Torino

Tribunale di Torino - Liquidazione giudiziale: la legittimazione del creditore istante a richiedere l'apertura della procedura non è esclusa dal fatto che il debitore resistente affermi di vantare un controcredito da compensarsi.

Tribunale di Torino, Sez. VI civ. e Procedure concorsuali, 06 marzo 2024 – Pres. Vittoria Nosengo, Rel. Antonia Mussa, Giud. Maurizia Giusta.

Liquidazione giudiziale – Istanza di un creditore di apertura di quella procedura – Debitore resistente che eccepisca di vantare un controcredito da portare in compensazione – Circostanza non idonea ad escludere la legittimazione attiva in capo al soggetto istante – Fondamento - Possibile rilevanza solo ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza.

Data di riferimento: 
06/03/2024
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]