Corte di Cassazione (16777/2021) – Impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento di una società da parte dei suoi soci illimitatamente responsabili non dichiarati falliti all'esito di quella pronuncia.

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Data di riferimento: 
15/06/2021

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 15 giugno 2021, n. 16777 – Pres. Francesco A. Genovese – Rel. Massimo Ferro.

Società con soci illimitatamente responsabili – Contraddittorio assicurato ad alcuni di questi – Dichiarazione di fallimento – Mancato coinvolgimento degli altri soci illimitatamente responsabili – Irrilevanza – Fondamento.

Società con soci illimitatamente responsabili –  Dichiarazione di fallimento – Notifica da parte del cancelliere  - Società e soli soci dichiarati falliti – Soggetti debitori nei cui confronti va effettuata – Altri soci non dichiarati falliti e non interessati alla notifica – Proposizione dell'impugnazione – Iscrizione nel registro delle imprese – Termine di trenta giorni.

La ratio del fallimento sociale ne impone la più pronta emersione giudiziale, trattandosi della corretta imputazione dell’attività economica al soggetto-imprenditore realmente insolvente, sia esso iscritto al registro delle imprese ovvero esercente di fatto, onde il procedimento dichiarativo non patisce alcun arresto ove non sia possibile immediatamente procedere, ex art. 147 L.F., primo e quarto comma, L.F.  anche verso uno o più dei suoi eventuali soci illimitatamente responsabili, purché la società sia stata idoneamente, e cioè legalmente rappresentata, e dunque nel frattempo ben potrà il tribunale emettere la corrispondente dichiarazione di fallimento sociale e dei soci per i quali sia stato rispettato il contraddittorio. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La sentenza dichiarativa di fallimento della società con soci illimitatamente responsabili va notificata dal cancelliere alla società e ai soli soci dichiarati falliti secondo la decisione assunta nella pronuncia stessa, non potendo la nozione di debitore, nella lettura corrente della L. Fall., artt. 17 e 18, includere altri soci illimitatamente responsabili i quali, sebbene destinatari delle istanze di fallimento nel corso dello stesso procedimento, non siano stati dichiarati falliti all’esito, per essi pertanto decorrendo il termine d’impugnazione della sentenza, quali interessati, dalla iscrizione della stessa nel registro delle imprese. (Principio di diritto)

(http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%20n.%2016777.pdf )  

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/25565#gsc.tab=0

[con riferimento all'obbligo, in sede di udienza per la dichiarazione di fallimento di una società, di convocazione dei suoi soci illimitatamente responsabili, cfr. in questa rivista:  Cassazione civile, Sez. VI, 21 Gennaio 2016, n. 1105 https://www.unijuris.it/node/3903].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: