Art. 41 - Procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale., Art. 12 - Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa.

Corte di Cassazione (29008/2024) – Presupposti di non fallibilità di cui all'art. 1, secondo comma, L.F.: per decidere della ricorrenza in particolare di quello di cui alla lettera c) i debiti prescritti non vanno presi in considerazione.

Corte di Cassazione, Sez. Iciv., 11 novembre 2024, n. 29008 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Roberto Amatore.

Presupposti di esclusione della fallibilità – Non superamento, in particolare, della soglia di cui alla lettera c) dell'art. 1, secondo comma, L.F. Nell'ammontare totale dei debiti non vanno ricompresi i debiti prescritti – Fondamento.

Data di riferimento: 
11/11/2024
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Brescia – Domanda di concordato preventivo proposta dal debitore oltre la prima udienza per l'apertura della liquidazione giudiziale: irrilevanza a fini di ammissibilità del precedente accesso alla composizione negoziata se subito archiviata.

Tribunale Ordinario di Brescia, Sez. IV civ., 09 luglio 2024 – Pres. Simonetta Bruno, Rel. Alessandro Pernigotto, Giud. Gianluigi Canali.

Domanda di concordato preventivo – Proposizione dopo la prima udienza fissata per la liquidazione giudiziale – Tardività - Termine perentorio a fini di ammissibilità – Previsione di una esenzione dal rispetto di quello - Avvenuta precedente istanza di accesso alla composizione negoziata – Necessità che quella procedura non si sia stata anticipatamente archiviata.

Data di riferimento: 
07/07/2024
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]

Tribunale di Larino - Composizione negoziata: durata massima delle misure protettive. Nozione giuridica di stato di insolvenza quale presupposto della pronuncia della liquidazione giudiziale.

Tribunale di Larino, 09 maggio 2024 (data della pronuncia) - Pres. Rel. Rinaldo D'Alonzo, Giud. Stefania Vacca e Giuliana Bartolomei.

Composizione negoziata della crisi - Riconoscimento di misure protettive – Divieto di apertura della liquidazione giudiziale, in particolare – Durata massima – Fondamento.

Data di riferimento: 
09/05/2024
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]