Tribunale di Brescia – Domanda di concordato preventivo proposta dal debitore oltre la prima udienza per l'apertura della liquidazione giudiziale: irrilevanza a fini di ammissibilità del precedente accesso alla composizione negoziata se subito archiviata.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
07/07/2024

Tribunale Ordinario di Brescia, Sez. IV civ., 09 luglio 2024 – Pres. Simonetta Bruno, Rel. Alessandro Pernigotto, Giud. Gianluigi Canali.

Domanda di concordato preventivo – Proposizione dopo la prima udienza fissata per la liquidazione giudiziale – Tardività - Termine perentorio a fini di ammissibilità – Previsione di una esenzione dal rispetto di quello - Avvenuta precedente istanza di accesso alla composizione negoziata – Necessità che quella procedura non si sia stata anticipatamente archiviata.

Perché si rientri nell’ambito dell’esenzione dalla decadenza di cui all’ultimo periodo dell’art. 40, comma 10, C.C.I., come prevista per il caso in cui la domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo, pur proposta oltre la prima udienza fissata ai sensi dell'art, 41 C.C.I. per l'apertura della liquidazione giudiziale, faccia seguito all’esito della composizione negoziata intrapresa dal debitore e sia proposta entro i sessanta giorni dalla comunicazione dell'esperto di cui all'art. 17, comma 8, C.C.I., non è sufficiente l’aver presentato una domanda di accesso al predetto procedimento, poi archiviata, ma è necessario che venga accertata la effettiva conclusione delle trattative. È infatti a tal fine necessario che le trattative siano state ritualmente svolte da parte del debitore con l’ausilio dell’Esperto e che la composizione sia giunta alla sua fase terminale, con predisposizione da parte di quello di una relazione finale e non si sia invece arrestata anzi tempo per l’accertata assenza, da parte dell’esperto, di concrete prospettive di risanamento e per il mancato svolgimento di trattative. [nello specifico il Tribunale ha considerato tardiva la domanda di accesso al concordato preventivo come proposta dal debitore dopo l'avvio della procedura di liquidazione giudiziale su istanza di un creditore e irrilevante che avesse fatto seguito a quella di composizione negoziata, come avviata dal debitore ma di cui subito dopo lo stesso aveva richiesto l'archiviazione]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata )

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-brescia-3-luglio-2024-pres-bruno-est-pernigotto

[in tema di cessazione dell'incarico dell'Esperto in sede di composizione negoziata e di redazione da partite dello stesso di una relazione finale, con conseguente archiviazione finale si richiamano le modifiche apportate in particolare ai commi 7 e 8 dell'art. 17 C.C.I. dal decreto correttivo ter 2024 (D.L.G.S. 13 settembre 2024 n. 136)].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza