Corte d'Appello di Catania – La mancata comparizione del creditore istante nel corso dell'udienza fissata per la dichiarazione di fallimento non può essere considerata quale rinuncia alla domanda.
Corte d'Appello di Catania, 26 febbraio 2021 – Pres. Veronica Milone, Cons. Rel. Antonino Fichera.
Udienza per la dichiarazione di fallimento – Mancata comparizione del creditore istante – Comportamento non interpretabile quale rinuncia – Considerazione quale mera desistenza processuale - Pronuncia di fallimento – Ammissibilità.
Laddove il creditore che ha proposto istanza di fallimento, nel corso della prima udienza, domandi un rinvio rappresentando che la società debitrice ha formulato una proposta di pagamento bonario a saldo e stralcio e, successivamente, lo stesso non compaia nella successiva udienza come fissata dal giudice delegato in accoglimento di tale richiesta, si deve, in assenza di una qualche prova dell'intervenuto pagamento, considerare quel comportamento come desistenza meramente processuale, non equiparabile alla rinuncia, per avvenuta estinzione del debito, alla domanda, rinuncia che richiede di essere esternata in sede processuale, ragion per cui il tribunale può, sulla base delle informazioni nel frattempo acquisite, legittimamente procedere alla dichiarazione di fallimento non potendosi considerare rinunciata la richiesta del creditore [nello specifico la Corte d'Appello ha pertanto, anche in ragione dell'elevato stato passivo come dichiarato esecutivo, respinto il reclamo ex art. 18 L.F. come proposto dalla fallita]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)