Art. 41 - Procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale., Tribunale di Como

Tribunale di Como – Non fallibilità di un soggetto laddove non sia fornita la prova che i suoi debiti erariali risultino scaduti al momento della proposizione nei suoi confronti dell’istanza di fallimento.

Tribunale di Como, Sez. I civ., 16 luglio 2020 – Pres. Ambrogio Ceron, Rel. Manco Mancini, Giud. Nicoletta Sommazzi.

Soggetto debitore - Istanza di fallimento – Istruttoria – Sussistenza di debiti che risultino scaduti – Prova mancante – Disposto dell’art. 15, ultimo comma, L.F. – Carenza di un presupposto necessario – Fallimento non dichiarabile.

Data di riferimento: 
16/07/2020
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]