Tribunale di Lecco – Concordato preventivo: applicabilità del divieto di cui all'art. 168 L.F. anche alle azioni possessorie poste in essere nei confronti del proponente in pendenza di una domanda c.d. prenotativa.

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Data di riferimento: 
02/03/2021

Tribunale Civile e Penale  di Lecco, Sez. I, 02 marzo 2021 (data della pronuncia) -  Pres. Ersilio Secchi, Rel. Mirco Lombardi, Giud. Carlo Stefano Boerci.

Domanda c.d. prenotativa di concordato - Divieto di azioni esecutive e cautelari - Azioni possessorie – Struttura bifasica - Natura cautelare della prima fase  - Improcedibilità dell’intero procedimento - Insuscettibilità di esecuzione della condanna alla reintegrazione nel possesso.

L’introduzione nel testo dell’art. 168 L.F., ad opera  dell' art. 33, comma 1 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134, del riferimento, in aggiunta a quello preesistente relativo alle sole azioni esecutive, alle azioni cautelari implica che il divieto già  posto da quella disposizione con riferimento alle azioni promosse dai creditori per titolo e causa anteriore nei confronti del  soggetto che abbia proposto  una domanda di concordato preventivo [nello specifico  prenotativa ex art, 161, sesto comma, L.F.] si estenda, dato la loro natura bifasica di cui la prima riveste spiccatamente natura cautelare, anche alle azioni possessorie, essendo queste altrettanto idonee a determinare una modificazione nell’assetto del patrimonio del ricorrente come posto a base della proposta concordataria e ad alterare la par condicio creditorum;  ne consegue che è insuscettibile di esecuzione nei confronti del ricorrente anche l'ordinanza ex art. 703 c.p.c. che lo abbia condannato alla reintegrazione nel possesso. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25088.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: