Tribunale di Lecco – Concordato preventivo: applicabilità del divieto di cui all'art. 168 L.F. anche alle azioni possessorie poste in essere nei confronti del proponente in pendenza di una domanda c.d. prenotativa.
Tribunale Civile e Penale di Lecco, Sez. I, 02 marzo 2021 (data della pronuncia) - Pres. Ersilio Secchi, Rel. Mirco Lombardi, Giud. Carlo Stefano Boerci.
Domanda c.d. prenotativa di concordato - Divieto di azioni esecutive e cautelari - Azioni possessorie – Struttura bifasica - Natura cautelare della prima fase - Improcedibilità dell’intero procedimento - Insuscettibilità di esecuzione della condanna alla reintegrazione nel possesso.
L’introduzione nel testo dell’art. 168 L.F., ad opera dell' art. 33, comma 1 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134, del riferimento, in aggiunta a quello preesistente relativo alle sole azioni esecutive, alle azioni cautelari implica che il divieto già posto da quella disposizione con riferimento alle azioni promosse dai creditori per titolo e causa anteriore nei confronti del soggetto che abbia proposto una domanda di concordato preventivo [nello specifico prenotativa ex art, 161, sesto comma, L.F.] si estenda, dato la loro natura bifasica di cui la prima riveste spiccatamente natura cautelare, anche alle azioni possessorie, essendo queste altrettanto idonee a determinare una modificazione nell’assetto del patrimonio del ricorrente come posto a base della proposta concordataria e ad alterare la par condicio creditorum; ne consegue che è insuscettibile di esecuzione nei confronti del ricorrente anche l'ordinanza ex art. 703 c.p.c. che lo abbia condannato alla reintegrazione nel possesso. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)