Corte di Cassazione (32143/2023) – Domanda di sostituzione ex art. 511 c.p.c. proposta in sede di esecuzione forzata ed effetti che conseguono, ai fini del riparto del ricavato, dall'intervenuta dichiarazione di fallimento del creditore sostituito.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
20/11/2023

Corte di Cassazione, Sez. III civ., 20 novembre 2023, n. 32143 – Pres. Franco Di Stefano, Rel. Salvatore Saija.

Espropriazione forzata – Creditor creditoris - Domanda di sostituzione esecutiva ex art 511 c.p.c. - Intervenuto fallimento del creditore sostituito – Verificarsi anteriore alla dichiarazione di esecutività del progetto di distribuzione - Improcedibilità di quella domanda – Diritto del sostituto da farsi valere nelle forme dell'accertamento del passivo – Indefettibile supremazia della procedura fallimentare.

Espropriazione forzata – Giudice – Dichiarazione di esecutività del progetto di distribuzione – Mancata opposizione dalla parta interessata – Pronuncia dell'ordine di pagamento -   Momento in cui quella procedura si considera conclusa – Provvedimento revocabile solo nel termine di venti giorni – Non ulteriore opponibilità – Definitività di detto progetto.

In tema di espropriazione forzata, la domanda di sostituzione esecutiva, di cui all'art. 511 c.p.c., realizza il subingresso di uno o più creditori del creditore dell'esecutato nella sua posizione processuale e nel diritto al riparto della somma ricavata dall'esecuzione ma non costituisce esercizio di azione esecutiva nei confronti del sostituito (non occorrendo il possesso di un titolo esecutivo nei suoi confronti), essendo tenuto il sostituto (o subcollocatario) soltanto a dimostrare documentalmente la certezza, liquidità ed esigibilità del proprio credito. Ne consegue che, in caso di fallimento del creditore sostituito, intervenuto prima della dichiarazione di esecutività del progetto di distribuzione - con conseguente ordine di pagamento in favore del sostituto -, il giudice dell'esecuzione deve dichiarare, anche d'ufficio (e sempre che sia stato debitamente informato dell'apertura della procedura concorsuale), l'improcedibilità della domanda di sostituzione, ai sensi non già dell'art. 51 L. fall. (non costituendo la domanda ex art. 511 c.p.c. esercizio di azione esecutiva) bensì dell'art. 52  L. fall., siccome incompatibile con il principio di universalità soggettiva espresso da detta norma, per cui ogni credito verso il fallito deve essere fatto valere, salvo diverse disposizioni di legge, nelle forme dell'accertamento dello stato passivo. (Principio di diritto e Massima Ufficiale)

L’esecuzione forzata immobiliare si conclude con il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione, preso atto dell’approvazione del progetto di distribuzione ai sensi dell’art. 598 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis), ovvero risolvendo le contestazioni avanzate dai creditori concorrenti e/o dal debitore esecutato a norma dell’art. 512 c.p.c., dichiara l’esecutività del progetto, ordinando il pagamento delle singole quote in favore degli aventi diritto. Ne consegue che il provvedimento conclusivo del processo, che non sia stato opposto ex art. 617 c.p.c. dalla parte interessata, è suscettibile di revoca ai sensi dell’art. 487 c.p.c. (ove ne sussistano i presupposti, e sempre che ad esso non sia stata frattanto data esecuzione, con l’emissione e l’incasso dei mandati di pagamento) solo se la revoca stessa sia esercitata entro venti giorni dall’adozione del provvedimento, se emesso in udienza, o dalla sua comunicazione se proveniente da riserva, giacché in caso contrario l’esercizio del potere di revoca comporterebbe l’elusione della intervenuta decadenza dal potere di proporre l’opposizione distributiva, ai sensi degli artt. 617 e 512 c.p.c., in cui la parte interessata è a tal punto già incorsa. (Ulteriore principio di diritto) [Nello specifico, la Corte, non essendo quel potere di revoca stato tempestivamente esercitato, ha pertanto deciso nel senso che aveva errato il Tribunale dell'opposizione nel non rilevare che il giudice dell’esecuzione non avrebbe, dovendosi in quel caso considerare la procedura esecutiva oramai conclusa in ragione dell'approvazione da parte dello stesso del progetto di distribuzione, potuto, benché il relativo mandato di pagamento in favore del sostituto non fosse ancora stato emesso ed incassato, revocare, come poi invece da lui fatto, l’ordinanza con cui aveva in precedenza attribuito il  ricavato in favore del Fallimento del creditore procedente, salva però la deduzione dell'importo oggetto di sostituzione del cui pagamento aveva all'uopo incaricato il custode giudiziario; ciò, sia perché detta ordinanza non era stata opposta ex art. 617 c.p.c., ed era dunque divenuta inoppugnabile, sia perché il processo esecutivo doveva, come detto, considerarsi oramai concluso, con la conseguenza che, essendo comunque trascorsi ben più di venti giorni dall’adozione dell’ordinanza stessa, il giudice dell’esecuzione risultava oramai privo di ogni potere giurisdizionale al riguardo. Pur tuttavia, la stessa Corte, nell'accogliere per tale ragione, cassando conseguentemente la decisione del Tribunale, il ricorso del soggetto subcollocattario già opponente, ha precisato che, pur essendo, a seguito della successiva  revoca e modifica da parte dal giudice dell'esecuzione di detta ordinanza, il pagamento stato effettuato, senza alcuna deduzione, indebitamente tutto a favore del Fallimento, le conseguenze che dalla sua pronuncia potevamo derivare non avrebbero potuto che essere vagliate dalla competente A.G., in relazione ad eventuali ulteriori iniziative delle odierne parti, dovendosi escludere che il giudice dell’esecuzione potesse ordinare allo stesso Fallimento la restituzione delle somme ricevute, onde procedere al pagamento delle stesse in ambito esecutivo in conformità all’originaria ordinanza]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)   

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-3-20-novembre-2023-n-32143-pres-de-stefano-est-saija

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30413/CrisiImpresa?Domanda-di-sostituzione-ex-art.-511-c.p.c.%2C-esercizio-di-azione-esecutiva-nei-confronti-del-creditore-sostituito-e-fallimento-del-sostituito

[in tema di contestazioni in  sede di processo esecutivo sull'an exequatur in caso di dichiarazione di fallimento di una delle parti e di interferenze fra procedura concorsuale e esecuzione forzata, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. III civ., 26 luglio 2023, n. 22715 https://www.unijuris.it/node/7150 e Cassazione, Sez. 1, 20 aprile 2022, n. 12673 https://www.unijuris.it/node/6242; in tema di devoluzione alla competenza esclusiva del giudice delegato dell'accertamento di un credito e di inammissibilità o improcedibilità di un'azione a tal fine proposta in sede di giudizio ordinario di cognizione: Cassazione civile, sez. III, 04  Ottobre 2018, n. 24156 https://www.unijuris.it/node/4813 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 maggio 2020, n. 9461 https://www.unijuris.it/node/5325].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: