Corte di Cassazione (30547/2023) – Esperimento di vendita coattiva immobiliare: la riscontrata violazione delle forme e modalità di pubblicità del bando di gara ne comporta l'invalidità anche dopo il decreto di trasferimento.

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Data di riferimento: 
13/11/2023

Corte di Cassazione, Sez. III civ., 13  novembre 2023, n. 30547 – Pres. Lina Rubino, Rel. Raffaele Rossi.

Espropriazione forzata immobiliare – Vendita coattiva - Esperimento svolto fino all'aggiudicazione – Riscontrata violazione delle forme e modalità di pubblicità del bando di gara - Invalidità dell'intero procedimento - Conseguente nullità anche del decreto di trasferimento del bene pignorato.

Nell’espropriazione forzata immobiliare, la riscontrata violazione in sede di vendita coattiva delle forme e modalità della pubblicità del bando di gara, sia di quelle da adempiersi indefettibilmente e senza possibilità di esonero giudiziale ai sensi dei primi due commi dell’art. 490 c.p.c., sia di quelle cui ulteriormente risultava necessario attenersi in quanto, in conformità del terzo comma di detto articolo, rimesse alla discrezionalità del giudice e individuate in rapporto alle peculiarità della particolare fattispecie oppure in base a scelte gestionali complessive dell’ufficio, importa l’invalidità dell’esperimento di vendita concluso con l’aggiudicazione del cespite pignorato nonché, per derivazione, la nullità del conseguente decreto di trasferimento, nullità opponibile all’aggiudicatario in quanto afferente il subprocedimento di vendita [nello specifico, ritenuto che, stante che nessuna di quelle due formalità pubblicitarie, obbligatorie e aggiuntive, era stata pienamente assolta, in quanto il professionista delegato dal giudice dell'esecuzione aveva omesso di pubblicare l'estratto dell'avviso di vendita sul portale delle vendite pubbliche e aveva pubblicato in maniera incompleta l'elaborato peritale di stima e le fotografie del compendio immobiliare staggito, l'esperimento di vendita come concluso doveva ritenersi invalido, la Corte, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto e tenuto conto della natura meramente rescindente dello strumento regolato dall’art. 617 c.p.c., ha deciso la causa nel merito con accoglimento della opposizione agli atti esecutivi proposta dai ricorrenti e, per l’effetto, ha pronunciato la declaratoria di annullamento del decreto di trasferimento emesso dal Tribunale]  (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30305/CrisiImpresa?Vendite-coattive-e-pubblicit%C3%A0-obbligatoria

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: