Corte di Cassazione (8982/2021) – Domanda di concordato in bianco volta a ritardare la dichiarazione di fallimento: inammissibilità. Dichiarazione di fallimento in pendenza di un procedimento di concordato preventivo: presupposti necessari.
Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 31 marzo 2021, n. 8982 – Pres. Maria Acierno, Rel. Francesco Terrusi.
Concordato preventivo – Debitore – Istanza volta solo a differire la dichiarazione di fallimento – Ipotesi di abuso del processo - Inammissibilità della domanda.
Concordato preventivo con riserva - Pendenza del procedimento – Istanza di un creditore o del P.M. - Dichiarazione di fallimento - Verificarsi degli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 L.F. – Presupposto necessario – Dichiarazione di inammissibilità della domanda di concordato – Impugnazione – Irrilevanza.
Concordato "in bianco" - Domanda presentata nell'ambito di una procedura prefallimentare – Nuova audizione del debitore – Necessità - Esclusione – Diritto di difesa già concessogli.
La domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, ai sensi dell'art. 161 l.fall., presentata dal debitore non per regolare la crisi dell'impresa attraverso un accordo con i suoi creditori, ma con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento, è inammissibile in quanto integra gli estremi di un abuso del processo, che ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l'ordinamento li ha predisposti. (Massima ufficiale)
In pendenza di un procedimento di concordato preventivo, il fallimento dell'imprenditore, su istanza di un creditore o su richiesta del P.M., può essere dichiarato quando ricorrono gli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 legge fall.; ciò comporta che, ove si tratti di concordato con riserva il fallimento può ben essere dichiarato quando la domanda di concordato sia stata dichiarata inammissibile anche a prescindere dal fatto che la decisione di non ammissione sia stata a sua volta gravata. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
In pendenza di un procedimento di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.fall., il fallimento dell'imprenditore, su istanza di un creditore o su richiesta del P.M., può essere dichiarato soltanto quando ricorrono gli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 1.fall. e cioè, rispettivamente, quando la domanda di concordato sia stata dichiarata inammissibile, quando sia stata revocata l'ammissione alla procedura, quando la proposta di concordato non sia stata approvata e quando, all'esito del giudizio di omologazione, sia stato respinto il concordato; la dichiarazione di fallimento, peraltro, non sussistendo un rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica tra le procedure, non è esclusa durante le eventuali fasi di impugnazione dell'esito negativo del concordato preventivo. (Massima ufficiale)
Ove sia stata presentata una domanda di concordato "in bianco", la previa audizione del debitore è necessaria salvo che, inserendosi la proposta nell'ambito della procedura prefallimentare, il debitore sia stato comunque già sentito e abbia avuto modo, così, di svolgere le sue difese rispetto all'istanza di fallimento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)