Corte di Cassazione (9594/2021) – Fallimento: per la notifica del ricorso di fallimento e del conseguente decreto di convocazione non ricorrono situazioni particolari che richiedono che si faccia ricorso alle modalità previste dal codice di rito.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 12 aprile 2021, n. 9594 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Lunella Caradonna.
Ricorso per dichiarazione di fallimento e decreto di convocazione – Modalità della notifica – Applicazione della disciplina speciale prevista dall'art. 15 L.F. – Finalità sottostante – Ipotesi particolari - Notifica ex art. 138 o 145 c.p.c. – Ricorso necessario - Esclusione – Necessità - Diritto di difesa comunque adeguatamente garantito – Fondamento.
Stante che l’art. 15, comma 3, L.F. ha, al fine di coniugare le finalità del diritto di difesa dell'imprenditore interessato all'istanza ex art. 6 L.F. con le esigenze di specialità e di speditezza cui deve essere improntato il procedimento concorsuale, introdotto una disciplina speciale semplificata per la notifica del ricorso di fallimento e del conseguente decreto di convocazione, del tutto distinta da quella che, nel codice di rito, regola le notificazioni degli atti del processo, va escluso che residuino ipotesi in cui ricorso e decreto debbano essere notificati, ai sensi degli artt. 138 c.p.c. e segg. o art. 145 c.p.c. (a seconda che l'impresa esercitata dal debitore sia individuale o collettiva), nei diretti confronti del titolare della ditta o del legale rappresentante della società, eventualmente ai sensi degli artt. 140 e 143 c.p.c. Il diritto di difesa del debitore, da declinare nella prospettiva della conoscibilità, da parte di questi, dell'attivazione del procedimento fallimentare a suo carico, si deve ritenere infatti adeguatamente garantito dal predisposto, duplice meccanismo di ricerca previsto dal suddetto articolo della legge fallimentare, tenuto conto che, ai sensi del D.L. n. 185 del 2008, art. 16 convertito con modificazioni dalla L. n. 2 del 2009, l'imprenditore è obbligato a dotarsi di un indirizzo PEC, e che anche la sede legale dell'impresa deve essere obbligatoriamente indicata nell'apposito registro, la cui funzione è proprio quella di assicurare un sistema organico di pubblicità legale, così da rendere conoscibili ai terzi, nell'interesse dello stesso titolare, i dati e le principali vicende che riguardano l'impresa medesima (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 27 febbraio 2020, n. 5311 https://www.unijuris.it/node/5530].