Art. 41 - Procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale., Corte d'Appello di Bari

Corte d'Appello di Bari – Ammissibilità che l'eccezione di prescrizione del credito azionato possa venir sollevata solo in sede di reclamo avverso la dichiarazione di fallimento.

Corte d'Appello di Bari, Sez. I civ., 28 novembre 2018 – Pres. Salvatore Grillo, Cons. Rel. Vittorio Gaeta, Cons. Maria Mitola.

Istanza di un creditore – Dichiarazione di fallimento – Reclamo – Prescizione del credito azionato – Eccezione sollevata solo in quella sede – Irrilevanza – Possibile sentenza di revoca – Sussistenza del credito – Presupposto necessario di fallibilità.

Data di riferimento: 
28/11/2018
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]