Corte di Cassazione (20312/2022) – Il creditore opponente, qualora non produca nuovamente gli atti e i provvedimenti attinenti al procedimento fallimentare, deve richiedere per poterli utilizzare l'acquisizione dal fascicolo della procedura.
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 20/07/2022 - 07:32Corte di Cassazione, Sez. VI – 1, 23 giugno 2022, n. 20312 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Alberto Pazzi.
Fallimento - Opposizione allo stato passivo – Opponente – Documenti prodotti in sede di insinuazione – Non nuova produzione – Atti contenuti nel fascicolo della procedura – Volontà del loro utilizzo - Specifica indicazione degli stessi a fini acquisitivi – Condizione richiesta a pena di decadenza.