Corte di Cassazione (16835/2022) – Fallimento: il privilegio previsto dall'art. 2751 bis, n. 3 c.c. non è riconoscibile in sede di stato passivo con riferimento all'indennità suppletiva della clientela e di quella di mancato preavviso.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 25 maggio 2022, n. 16835 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Marco Vannucci.
Fallimento – Insinuazione al passivo – Indennità suppletiva della clientela – Riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis, n.3, c.c. - Esclusione - Fondamento.
L'indennità suppletiva di clientela (prevista dalla contrattazione collettiva), non avendo natura retributiva ma configurandosi come un compenso indennitario volto a ristorare l'agente del pregiudizio, diverso da quello derivante dalla mancata percezione delle provvigioni, derivante dalla perdita della clientela, non gode del privilegio previsto dall'art. 2751 bis c.c., n. 3), il cui fondamento è quello di rafforzare la tutela dei crediti derivanti dalla prestazione di lavoro autonomo o parasubordinato e destinati a soddisfare le esigenze di sostentamento del lavoratore e della sua famiglia (Massima Ufficiale) [nello specifico la Corte ha precisato che tale ordine di concetti deve ritenersi applicabile anche in riferimento alla indennità di mancato preavviso, avente la stessa natura di quella supplementare]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27517.pdf
[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 27 luglio 2017 n. 18692 https://www.unijuris.it/node/3575].