Corte di Cassazione (26560/2024) - Omologa del concordato preventivo: la decisione del giudice delegato è volta solo a consentire il calcolo delle maggioranze ma non determina un giudicato sull'esistenza, entità e rango dei crediti.
Corte di Cassazione, Sez. III civ., 11 ottobre 2024, n. 26560 – Pres. Luigi Alessandro Scarano, Rel. Antonella Pellecchia.
Concordato preventivo – Avvenuta omologazione anche a seguito di opposizione e successivo reclamo – Accertamento dei crediti volto solo a consentire il calcolo delle maggioranze – Non formarsi di un giudicato sull'esistenza, entità e rango dei crediti - Possibilità di addivenire ad un tale accertamento definitivo in fase di esecuzione.
Il provvedimento di omologazione del concordato preventivo, pur se adottato a seguito di opposizione del creditore dissenziente e successivo reclamo ex art. 183 l.fall., per le particolari caratteristiche della procedura concorsuale concordataria, determina un vincolo definitivo sulla riduzione quantitativa dei crediti, ma non comporta la formazione di un giudicato sull'esistenza, entità e rango (privilegiato o chirografario) di questi ultimi, né sugli altri diritti implicati nella procedura, presupponendone un accertamento non giurisdizionale ma meramente amministrativo, di carattere delibativo e volto al solo scopo di consentire il calcolo delle maggioranze richieste ai fini dell'approvazione della proposta; conseguentemente, il provvedimento di omologazione non esclude la facoltà del creditore di far accertare in via ordinaria, nei confronti dell'impresa in concordato, il proprio credito ed il privilegio che lo assiste. (Massima Ufficiale)
[nello stesso senso, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, sez. I, 08 Gennaio 2019, n. 208 https://www.unijuris.it/node/4841].