Corte di Cassazione (19477/2022) – Ricorso avverso la sentenza di fallimento: l'esistenza del credito del soggetto istante e la sua legittimazione possono essere attestate dalle risultanze del processo di verificazione dei crediti.

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Data di riferimento: 
16/06/2022

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 16 giugno 2022, n. 19477 – Pres. Carlo De Chiara, Rel. Alberto Pazzi.

Procedura prefallimentare – Esistenza del credito del soggetto istante – Valutazione incidentale da parte del giudice – Presupposto sufficiente – Reclamo avverso la dichiarazione di fallimento – Asserita mancanza di legittimazione del creditore - Prova rappresentata dal sua ammissione al passivo – Rilevanza.

In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, l'esistenza del credito del ricorrente, necessario ai fini della sua legittimazione, deve essere oggetto di una valutazione incidentale da parte del Giudice che, non richiedendo un accertamento giudiziale e neppure l'esecutorietà del titolo, può in sede di reclamo avverso la sentenza di fallimento fondarsi anche sulle risultanze del processo di verificazione dei crediti, quali elementi dimostrativi dell'esistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento. (Massima Ufficiale)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-16-giugno-2022-n-19477-pres-de-chiara-est-pazzi

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27806.pdf

[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 23 gennaio 2013 n. 1521 https://www.unijuris.it/node/1701 e Cassazione civile, sez. I, 28 Novembre 2018, n. 30827 https://www.unijuris.it/node/4921].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: