Corte di Cassazione (17391/2022) –Fallimento: insinuazione al passivo del credito del legale sorto in ragione dell'incarico professionale conferitogli nella precedente sede di concordato preventivo.
Corte di Cassazione , Sez. I civ., 30 maggio 2022, n. 17391 – Pres. Andrea Scaldaferri, Rel. Cosmo Crolla.
Fallimento – Credito di legale- Incarico professionale affidatogli nella precedente sede di concordato preventivo – Insinuazione al passivo – Condizione richiesta per la sua ammissione quale atto di straordinaria amministrazione – Intervenuta autorizzazione da parte degli organi della procedura – Assenza di tale condizione e ammissione quale atto di ordinaria amministrazione – Pertinenzae idoneità dell'incarico e congruità rispetto alle necessità dell'impresa - Non conferimento per esigenze personali o dilatorie – Presupposti necessari.
L'incarico professionale conferito ad un avvocato dall'imprenditore in concordato preventivo non è di per sé un atto di straordinaria amministrazione, dovendo, ai fini della qualificazione dell'incarico e della opponibilità del credito del legale nella successiva procedura fallimentare, farsi applicazione dei seguenti principi: a) è atto di ordinaria amministrazione quello connotato dalla pertinenza e idoneità dell'incarico, anche se di costo elevato, allo scopo di conservare e/o risanare l'impresa; b) in base al criterio di proporzionalità, occorre che la prestazione, secondo una valutazione ex ante, si ponga in rapporto di adeguatezza funzionale o non eccedenza rispetto alle necessità risanatorie dell'azienda; c) va comunque esclusa l'ammissione tra le passività concorsuali quando l'incarico sia conferito per esigenze personali e dilatorie dell'impresa, tali da comportare il mero allontanamento della dichiarazione di fallimento. (Massima Ufficiale)