Tribunale di Pavia – Ammissione al passivo fallimentare: verifica da parte del curatore dell’anteriorità dei crediti da conto corrente bancario rispetto al fallimento e necessità della produzione integrale degli estratti conti.
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 14/09/2016 - 11:13Tribunale di Pavia 12 maggio 2015 - Pres. Est. Balba.
Fallimento – Istanza di ammissione al passivo – Verifica - Curatore soggetto terzo – Contratti privi di data certa –Applicabilità dell’art. 2704 c.c. - Integrazione della prova del credito azionato – Prova dell’anteriorità del credito rispetto al fallimento - Prova per testimoni o presunzioni – Ammissibilità.