Tribunale di Pavia – Onere della prova nel giudizio di opposizione allo stato passivo.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
17/04/2014

Tribunale di Pavia, 17 aprile 2014 – Pres. Occhiuto, Est. Pieri.

Fallimento – Stato passivo – Giudizio di opposizione allo stato passivo – Principio dispositivo – Onere della prova – Sussistenza anche in relazione ai mezzi di prova già dedotti davanti al giudice delegato.

Il giudizio di opposizione allo stato passivo non può essere considerato come una mera prosecuzione della fase di verifica dei crediti, bensì è regolato dal principio dispositivo come qualunque ordinario giudizio di cognizione. Pertanto, il creditore opponente è onerato dell’indicazione e della produzione dei mezzi di prova già oggetto di valutazione da parte del giudice delegato nella fase di verifica dei crediti. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
AllegatoDimensione
PDF icon Tribunale di Pavia 17 aprile 2014.pdf984.99 KB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]