stato passivo e opposizioni, Art. 237. - Liquidazione coatta amministrativa.

Corte di Cassazione (16166/2024) - Amministrazione straordinaria: solo l'ammissione allo stato passivo di un credito e non anche la presentazione della domanda di insinuazione, produce l'effetto interruttivo con effetto permanente della prescrizione.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 giugno 2024, n. 16166 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Alberto Pazzi.

Amministrazione straordinaria - Domanda di insinuazione al passivo di un credito – Prodursi da quel momento della prescrizione con effetti permanenti – Esclusione – Differenza rispetto al fallimento – Necessità perché quell'effetto si verifichi del provvedimento di ammissione del credito al passivo.

Data di riferimento: 
11/06/2024
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]