Corte di Cassazione (17738/2022) – I crediti vantati dai soggetti passivi dell'accisa sui prodotti energetici nei confronti del cessionario fallito sono privilegiati solo se sorti dopo l'entrata in vigore dell'art. 34 sexies D.L. n. 179/2012.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
31/05/2022

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 31 maggio 2022, n. 17738 - Pres. Andrea Scaldaferri, Rel. Francesco Terrusi.

Fallimento di società cessionaria di prodotti energetici – Soggetti passivi dell'accisa e titolari di licenza per l'esercizio di depositi commerciali - Credito vantato nei confronti della fallita a titolo di rivalsa dell'accisa – Insinuazione al passivo – Privilegio generale sui mobili – Riconoscibilità - Credito sorto a partire dal 19/12/2012 – Entrata in vigore dell'art. 34 sexies del D.L. 179/2012 – Presupposto necessario – Fondamento – Irretroattività delle norme che introducono dei privilegi.

In tema di ammissione allo stato passivo, la norma che riconosce al privilegio generale sui beni mobili del debitore lo stesso grado del privilegio generale stabilito dall'art. 2752 c.c. per i crediti vantati dai soggetti passivi dell'accisa (art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 504/1995) riveste natura sostanziale e non processuale, insuscettibile, pertanto, di applicazione retroattiva, ex art. 11 prel. c.c. in assenza di espressa deroga normativa. (In applicazione del principio enunciato, la S.C. ha confermato il decreto impugnato che aveva ritenuto irrilevante il momento in cui i menzionati crediti erano stati azionati non ammettendo il privilegio al passivo del fallimento richiesto dalla società creditrice della fallita per vendite di prodotti lubrificanti e di carburanti, limitatamente all'importo totale dell'accisa, richiesto in base alla novella di cui all'art. 34 sexiesD.L. n. 179/2012, che estende il privilegio de quoai titolari di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici, i quali, in tal modo, acquistano la possibilità di rivalersi verso i cessionari dei prodotti per i quali hanno assolto il tributo, al pari dei soggetti passivi dell'accisa). (Massima Ufficiale)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-31-maggio-2022-n-17738-pres-scaldaferri-est-terrusi

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27687.pdf

[cfr. con riferimento al principio di irretroattività della norma che riconosce un privilegio in materia di crediti per dazi doganali: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 25 novembre 2021, n. 36755 https://www.unijuris.it/node/6100; analogamente, in tema di crediti da rivalsa IVA e del contributo previdenziale: Cassazione, Sez. 1, 2 marzo 2022, n. 6906 https://www.unijuris.it/node/6190 e in tema di riconoscimento della natura di impresa artigiana ai fini dell'applicabilità del disposto dell'art. 2751 bis, n. 5, c.c.: Corte di Cassazione, SS.UU., 20 marzo 2015 n. 5685https://www.unijuris.it/node/3857].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: