Corte di Cassazione n. 33729/2024 – Fallimento: esclusa per i tributi locali l’estensione del privilegio di cui all’art. 2752 c.c. alle sanzioni.

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Data di riferimento: 
21/12/2024

Corte di Cassazione n. 33729 d.d. 21 dicembre 2024 – Presidente dott. Francesco Terrusi, Consigliere Estensore dott. Andrea Fidanzia

Fallimento – Accertamento stato passivo – Privilegio ex art. 2752 c.c. - Sanzioni – Esclusione estensione.

Le norme che stabiliscono privilegi in favore di determinati crediti costituiscono norme eccezionali, non applicabili, quindi, oltre ai casi ed ai tempi in esse considerati e non suscettibili di interpretazione analogica. Di conseguenza, quanto al privilegio stabilito dall’art. 2752 c.c., se con riferimento ai tributi locali, il legislatore, all’ultimo comma, ha previsto il privilegio solo per le imposte, tasse e tributi, e non anche per le sanzioni, in un contesto normativo in cui, nello stesso articolo, per i tributi statali e per l’IVA tale estensione era stata espressamente riconosciuta, non vi è dubbio che la chiara intenzione del legislatore sia stata quella di escludere le sanzioni relative ai tributi locali dal predetto privilegio. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)

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Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: