Corte di Cassazione (20312/2022) – Il creditore opponente, qualora non produca nuovamente gli atti e i provvedimenti attinenti al procedimento fallimentare, deve richiedere per poterli utilizzare l'acquisizione dal fascicolo della procedura.
Corte di Cassazione, Sez. VI – 1, 23 giugno 2022, n. 20312 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Alberto Pazzi.
Fallimento - Opposizione allo stato passivo – Opponente – Documenti prodotti in sede di insinuazione – Non nuova produzione – Atti contenuti nel fascicolo della procedura – Volontà del loro utilizzo - Specifica indicazione degli stessi a fini acquisitivi – Condizione richiesta a pena di decadenza.
Gli atti e i provvedimenti attinenti al procedimento fallimentare, formati dagli organi della procedura o assunti dall'autorità giudiziaria nel progressivo evolversi del fallimento, raccolti nel fascicolo di cui all'art. 90 L.F., possono essere liberamente attinti da quella stessa nel corso del procedimento di opposizione allo stato passivo al fine di verificare e prendere in esame le statuizioni adottate nel corso del procedimento concorsuale. Non è così, invece, per i documenti prodotti dal creditore a suffragio della domanda di insinuazione al passivo, i quali, pur essendo ora ricompresi nel fascicolo informatico della procedura, devono essere specificamente indicati, a pena di decadenza, all'interno dell'atto di opposizione, a mente dell’art. 99, comma 2, n. 4, L.F., per poter poi essere utilizzati [nello specifico, ad avviso della Corte, il Tribunale, nel rilevare che l’opposizione non risultava suffragata da documentazione che dimostrasse la conclusione del contratto e la sua esecuzione, come posti alla base dell'istanza di insinuazione al passivo di un credito, aveva perciò correttamente osservato che il ricorrente, non avendo “espresso l’intento di richiedere l’acquisizione di atti eventualmente allegati al fascicolo della procedura”, era incorso nella decadenza prevista dall’art. 99, comma 2, n. 4, L.F.]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27671.pdf
[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 ottobre 2020, n. 23138 https://www.unijuris.it/node/5404; Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 13 novembre 2020, n. 25663 https://www.unijuris.it/node/5422; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 08 marzo 2018, n. 5570 https://www.unijuris.it/node/4730 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 18 maggio 2017 n. 12548 https://www.unijuris.it/node/3433].