Corte Costituzionale (167/2022) – Fallimento: il privilegio generale sui mobili previsto dall'art. 2751 bis, n. 3) c.c. va, a favore dell'agente che svolga una prestazione di opera continuativa e coordinata, esteso anche al credito di rivalsa IVA.
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 23/11/2022 - 10:00Corte Costituzionale, 01 luglio 2022, n. 167 – Pres.Giuliano Amato, Redattore Giovanni Amoroso.
Fallimento del preponente – Credito dell'agente per le provvigioni – Agente che svolga una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale - Insinuazione al passivo - Privilegio generale sui mobili – Estensione anche al credito per rivalsa IVA – Incostituzionalità dell'art. 2751-bis, numero 3), c.c. nella parte in cui non la prevede.