Corte Costituzionale (167/2022) – Fallimento: il privilegio generale sui mobili previsto dall'art. 2751 bis, n. 3) c.c. va, a favore dell'agente che svolga una prestazione di opera continuativa e coordinata, esteso anche al credito di rivalsa IVA.

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Data di riferimento: 
01/07/2022

Corte Costituzionale, 01 luglio 2022, n. 167 – Pres.Giuliano Amato, Redattore Giovanni Amoroso.

Fallimento del preponente – Credito dell'agente per le provvigioni – Agente che svolga una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale - Insinuazione al passivo - Privilegio generale sui mobili – Estensione anche al credito per rivalsa IVA – Incostituzionalità dell'art. 2751-bis, numero 3), c.c. nella parte in cui non la prevede.

E’ incostituzionale l’art. 2751-bis, numero 3), del codice civile e l’art. 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), nella parte in cui non prevedono, in favore dell’agente che svolga una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, il privilegio generale sui mobili esteso al credito di rivalsa per l’imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle provvigioni dovute per l’ultimo anno di prestazione [la Corte ha in particolare motivato la sua decisione in ragione del fatto che se il credito per il compenso del lavoro autonomo è assistito ex art. 2751 bis, n. 2) c.c. da privilegio mobiliare esteso anche alla rivalsa IVA, e ciò vale in particolare nel caso di prestazione di opera continuativa e coordinata, analoga estensione non può non esserci per il credito per le provvigioni maturate, nei confronti del preponente, dal “piccolo” agente, tale per il fatto di svolgere anch’egli una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, pur sotto la veste giuridica del rapporto di agenzia]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28227.pdf

[in tema di privilegio ex art. 2758, secondo comma, c.c. di cui si avvantaggia in sede fallimentare il professionista a titolo di rivalsa IVA, nel caso però sussistano beni su cui esercitare la prelazione, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. VI, 17 Gennaio 2017, n. 1034 https://www.unijuris.it/node/3618].

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: