Corte Cost. – Infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2751bis c.c. relativamente al privilegio IVA dei professionisti
Corte Costituzionale, 3 gennaio 2020, n. 1
Fallimento – Stato passivo – Privilegi – 2751bis – Professionisti – Prestatori d’opera – IVA – Legittimità costituzionale.
Fallimento – Stato passivo – Privilegi – 2751bis – Professionisti – Prestatori d’opera – IVA – Legittimità costituzionale.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2751-bis, numero 2), del codice civile, come modificato dall’art. 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), sollevata, in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione, sotto il profilo della disparità di trattamento tra le situazioni contemplate dallo stesso numero 2), cioè sotto il profilo della disparità di trattamento tra «professionisti» e «ogni altro prestatore d’opera» in relazione al privilegio da riconoscersi all’IVA in rivalsa, in quanto l’estensione del privilegio al credito di rivalsa IVA, operata dall’art. 1, comma 474, della legge n. 205 del 2017, benché testualmente collocata a fianco della sola categoria dei «professionisti», non può avere l’effetto – secondo un’interpretazione adeguatrice, costituzionalmente orientata al rispetto del principio di eguaglianza – di far rivivere, seppur al limitato effetto dell’estensione del privilegio, la distinzione tra prestatori d’opera intellettuale e non intellettuale, che sarebbe ingiustificata e come tale illegittima. Deve, quindi, ritenersi che i «professionisti» e «ogni altro prestatore d’opera», intellettuale o no, beneficino tutti della stessa estensione del privilegio mobiliare al credito per rivalsa IVA, prevista dalla disposizione censurata. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2751-bis, numero 2), del codice civile, sollevata, in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione, sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto alle situazioni contemplate dai numeri 3), 4), 5) e 5-bis) dello stesso art. 2751-bis [agenti (numero 3), coltivatori diretti (numero 4), artigiani e cooperative (numero 5), cooperative agricole (numero 5-bis)]. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)
[L’ordinanza che ha rimesso la questione alla Corte Costituzionale del Tribunale di Udine, 19 giugno 2018, è rinvenibile in https://www.unijuris.it/node/4198 ]
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