Corte di Cassazione (16939/2022) – I titolari del diritto di ritenzione su beni mobili compresi nel fallimento, posto a garanzia di crediti vantati verso debitori diversi dal fallito, non possono trovare soddisfazione in sede di accertamento del passivo.
Corte di Cassazione, Sez. , 25 maggio 2022, n. 16939 – Pres. Francesco A. Genovese, Rel. Roberto Amatore.
Titolari del diritto di ritenzione su beni mobili del fallito - Garanzia di crediti vantati verso debitori diversi dal fallito - Procedimento di verificazione ex art. 52 L.F, o ammissione atipica al passivo - Esclusione – Soddisfacimento possibile – Necessario intervento nella ripartizione del passivo.
I titolari del diritto di ritenzione su beni mobili compresi nel fallimento, posto a garanzia di crediti vantati verso debitori diversi dal fallito, non possono avvalersi del procedimento di verificazione di cui all'art. 52 l.fall., anche dopo la novella introdotta dal d.lgs. n. 5 del 2006, che non sottopone a concorso i crediti di coloro che non vantano il relativo diritto nei confronti del fallito; né è possibile configurare un'ammissione atipica al passivo, che sia circoscritta ai beni oggetto della garanzia, valendo per la realizzazione di quest'ultima l'intervento nella ripartizione dell'attivo, che consente la soddisfazione sul ricavato della liquidazione dei beni sui quali insiste la prelazione. (Massima Ufficiale).
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27938.pdf
[cfr. in senso conforme: Corte di Cassazione, Sez. I, 20 novembre 2017 n. 27504 https://www.unijuris.it/node/3814 e Cassazione civile, sez. I, 12 Luglio 2019, n. 18790 https://www.unijuris.it/node/5025 ed invece in senso difforme, ma in modo isolato: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 30 gennaio 2019, n. 2657 https://www.unijuris.it/node/4622].