Corte di Cassazione (272/2021) – Il fallimento del debitore non comporta l'improcedibilità del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, ma va escluso possa dar luogo ad un accertamento definitivo circa l'an ed il quantum del debito del terzo.
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 03/03/2021 - 09:31Corte di Cassazione, Sez. III civ., 12 gennaio 2021, n. 272 – Pres. Franco De Stefano, Rel. Augusto Tatangelo.
Espropriazione di crediti presso terzi - Fallimento del debitore sopravvenuto nel corso del giudizio - Improcedibilità ex art. 51 l. fall. - Esclusione – An e quantum del debito del terzo nei confronti dell'esecutato – Giudice - Accertamento endoesecutivo –Inidoneità a dar luogo alla formazione di un giudicato - Fondamento.