Corte di Cassazione (31516/2020) – Ipotesi di reato di omesso versamento di ritenute fiscali commesso dal rappresentante legale di società poi fallita e insequestrabilità del saldo attivo del conto corrente intestato al fallimento.
Corte di Cassazione, Sez. III Penale, 11 novembre 2020, n. 31516 – Pres. Elisabetta Rosi, Rel. Stefano Corbetta.
Omesso versamento di ritenute fiscali – Legale rappresentante di società poi fallita – Imputazione di reato - Saldo attivo del conto corrente intestato al fallimento - Sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta – Inammissibilità – Fondamento.
Ove sia intervenuta la sentenza di fallimento della società il cui legale rappresentante risulti imputato del reato di omesso versamento di ritenute fiscali, che avrebbe illecitamente accresciuto, allorché ancora in bonis, il patrimonio della fallita, e, di conseguenza, quella stessa abbia perso la disponibilità dei beni in favore della curatela terza, non è più ammissibile, a motivo della natura fungibile del denaro ed in ragione della mancata decurtazione del patrimonio quale conseguenza del mancato versamento delle imposte, il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta, del saldo attivo del conto corrente intestato al fallimento, ove risulti provato esservi confluite somme di denaro frutto dell'attività recuperatoria di crediti posta in essere dal curatore, che, in quanto tali, non possono considerarsi quale profitto dell'illecito. Tali somme possono eventualmente essere aggredite in misura pari al debito fiscale scaduto e non onorato attraverso un provvedimento ablativo qualora ricorrano i presupposti per la confisca per equivalente. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass%20PEn%20n.%2031516.pdf
[cfr, in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. Unite Penali, 13 novembre 2019, n. 45936 https://www.unijuris.it/node/493 che ha affermato il principio secondo cui il curatore fallimentare è legittimato a chiedere la revoca del sequestro preventivo a fini di confisca e ad impugnare i provvedimenti in materia cautelare reale].