Corte d’Appello di Roma – Perdita della capacità processuale del fallito relativamente ai rapporti di pertinenza fallimentare e legittimazione ad eccepirla.

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Data di riferimento: 
09/06/2020

Corte d’Appello di Roma, Sez. II civ. (ora III), 09 giugno 2020 – Pres. Fabio Massimo Gallo, Cons. Rel. Anna Chiara Giammusso, Cons. Benedetta Thellung.

Dichiarazione di fallimento - Perdita della capacità processuale del fallito – Eccezione relativa – Proponibilità solo da parte del curatore – Ipotesi particolare - Difetto di legittimazione processuale del fallito - Opponibilità da parte di chiunque e rilevabilità d’ufficio – Presupposto necessario – Interesse del curatore per il rapporto processuale come instaurato.

La perdita della capacità processuale del fallito conseguente alla dichiarazione di fallimento relativamente ai rapporti di pertinenza fallimentare, essendo posta a tutela della massa dei creditori, ha carattere relativo e può essere eccepita solo dal curatore;  pertanto ove il curatore rimanga inerte  ed il fallito agisca per conto proprio, la controparte non è legittimata a proporre  tale eccezione, né il giudice può rilevare d’ufficio il difetto di legittimazione dell’agente, ciò a meno che il curatore non abbia dimostrato il suo interesse per il rapporto dedotto, perché in tal caso l’eccezione risulta opponibile da chiunque e altresì rilevabile anche d’ufficio.  (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 23 maggio 2018 n. 12854  https://www.unijuris.it/node/4141e Cassazione civile, sez. III, 13 dicembre 2012, n. 2292https://www.unijuris.it/node/1876].

 

Provvedimento segnalato dall’Avv. Giovanni Arcieri

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
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