Corte di Cassazione (15928/2021) – La dichiarazione di fallimento non interrompe il giudizio di legittimità già intrapreso nei confronti del soggetto dichiarato fallito anche se la copia del ricorso risulti notificata in data successiva alla pronuncia.
Inserito da Francesco Gabassi il Mar, 20/07/2021 - 10:50Corte di Cassazione, Sez. V tributaria, 08 giugno 2021, n. 15928 – Pres. Giacinto Bisogni, Rev. Salvatore Leuzzi.
Apertura del fallimento – Art. 43 L.F. - Interruzione dei processi – Applicabilità anche ai giudizi di cassazione in corso tempestivamente intrapresi - Esclusione - Perfezionamento della notifica del ricorso successivamente alla dichiarazione di fallimento – Irrilevanza.