Corte di Cassazione (15928/2021) – La dichiarazione di fallimento non interrompe il giudizio di legittimità già intrapreso nei confronti del soggetto dichiarato fallito anche se la copia del ricorso risulti notificata in data successiva alla pronuncia.

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Data di riferimento: 
08/06/2021

Corte di Cassazione, Sez. V tributaria, 08 giugno 2021, n. 15928 – Pres. Giacinto Bisogni, Rev. Salvatore Leuzzi.

Apertura del fallimento – Art. 43 L.F. - Interruzione dei processi – Applicabilità anche ai giudizi di cassazione in corso tempestivamente intrapresi - Esclusione - Perfezionamento della notifica del ricorso successivamente alla dichiarazione di fallimento – Irrilevanza.

L'intervenuta modifica dell'art. 43 l.fall. per effetto dell'art. 41 del d.lgs. n. 5 del 2006, nella parte in cui stabilisce che "l'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo", non comporta l'interruzione del giudizio di legittimità tempestivamente intrapreso, mediante rituale avvio del procedimento notificatorio, con l'invio della copia del ricorso per il tramite dell'ufficio postale, quand'anche la notifica si sia perfezionata presso il destinatario in una data successiva alla pronuncia della dichiarazione di fallimento di quest'ultimo. (Massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25583.pdf

[cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. I, 15 Novembre 2017, n. 27143 https://www.unijuris.it/node/3976].

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: