Corte di Cassazione (15833/2024) - La rinuncia al ricorso per cassazione sottoscritta dal curatore fallimentare produce l'estinzione immediata del giudizio non necessitando di accettazione.
Corte di Cassazione, Sez. V tributaria, 06 giugno 2024, n. 15833 – Pres. Giuseppe Fuochi Tinarelli, Rel. Salvatore Leuzzi.
Fallimento - Ricorso per cassazione - Rinuncia al giudizio ad opera del curatore – Effetti – Estinzione immediata – Non necessità di autorizzazione.
La rinuncia al giudizio sottoscritta personalmente dal curatore fallimentare non ha carattere “accettizio” e conduce in via immediata alla declaratoria di estinzione del giudizio. Infatti, conseguendo al fallimento la sottrazione all’insolvente, a far data dall’apertura del concorso, della disponibilità del suo patrimonio, l’amministrazione di quest’ultimo transita in mano al curatore, alla cui legittimazione processuale attiva e passiva riservata si correla la prerogativa di rinunciare ai giudizi intrapresi, compreso quello di cassazione. In particolare, la rinuncia, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione. (Massima Ufficiale)