Corte di Cassazione (6642/2024) – Fallimento di una delle parti nel giudizio in Cassazione ed esclusione del potere del curatore di rinunciare al ricorso.
Cass., Sez. 1, 13 marzo 2024, n. 6642, Pres. Di Marzio, Est. Caiazzo
FALLIMENTO – Fallimento di una delle parti – Interruzione del giudizio di legittimità – Esclusione – Potere del curatore di rinunciare al ricorso – Esclusione.
Dal principio secondo cui il fallimento di una delle parti, verificatosi nel corso del giudizio di Cassazione, non determina l'interruzione del processo, essendo la fase di legittimità caratterizzata dall'impulso d'ufficio, consegue che il processo prosegue tra le parti originarie, con la conseguenza che il curatore fallimentare, così come ha facoltà di intervenire nel giudizio di legittimità ad adiuvandum del fallito, così non ha anche la facoltà di rinunciare al ricorso proposto in tale sede nell'interesse della procedura, posto che in tale evenienza il processo prosegue nei confronti delle parti originarie e considerando vieppiù che il difensore della parte fallita nel corso del giudizio di cassazione conserva il potere di rappresentare il proprio assistito nel processo.
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