Procura Generale della Corte di Cassazione - Possibile trasferimento in sede fallimentare di una domanda di risoluzione formulata avanti al giudice ordinario volta al riconoscimento di un credito risarcitorio e restitutorio.
Procura Generale della Corte di Cassazione, Sez. 26 aprile 2024 (data della pronuncia) – Sostituto Procuratore Generale Giovanni Battista Nardecchia, Rel. Paola Vella.
Fallimento – Giudizio ordinario di cognizione pendente - Istanza di risoluzione volta ad ottenere il riconoscimento di un credito risarcitorio/restitutorio - Avvenuta interruzione – Trasferimento dell'azione in sede fallimentare - Necessaria riassunzione del giudizio entro il termine di tre mesi - Domanda di insinuazione al passivo di detto credito - Accoglibilità previo accertamento incidentale della fondatezza della domanda di risoluzione.
In caso di interruzione L. Fall., ex articolo 43 del giudizio ordinario di cognizione nel quale sia stata proposta una domanda di risoluzione al fine di conseguire una condanna a contenuto risarcitorio e restitutorio, il contraente in bonis, in forza della L. Fall., articolo 72, comma 5, secondo periodo, deve riassumere l’intero giudizio davanti al giudice delegato, con domanda di insinuazione al passivo del credito restitutorio e/o risarcitorio previo accertamento incidentale della fondatezza della presupposta domanda di risoluzione. Trasferimento dell’azione in sede fallimentare che deve avvenire con un atto riassunzione entro il termine di tre mesi dall’interruzione del giudizio ordinario al fine di conservare gli effetti della domanda giudiziale svolta in sede ordinaria. (Principio di diritto)
[in tema di competenza secondo la legge italiana a decidere della domanda di risoluzione di un contratto avvenuta anteriormente alla dichiarazione di fallimento a seconda che sia o meno finalizzata a consequenziali pretese risarcitorie o restitutorie nei confronti del fallito, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 febbraio 2020, n. 2990 https://www.unijuris.it/node/5039 e con riferimento in ambito transfrontaliero ad una pronuncia parzialmente dissonante con quel precedente: Corte di Cassazione, Sez. II civ., 21 giugno 2023, n. 17777 https://www.unijuris.it/node/7532, con riferimento ad altre decisioni sul punto che avvallano la sussistente incertezza applicativa sul punto: Cassazione, Sez. Un., 23 febbraio 2023, n. 5694 https://www.unijuris.it/node/6747].