Corte di Cassazione (22566/2024) – Nel giudizio tributario d'appello proposto da una società poi fallita nel corso dello stesso, il curatore deve essere considerato contraddittore necessario.
Corte di Cassazione, Sez. V tributaria, 08 agosto 2024, n. 22566 – Pres. Giacomo Maria Nonno, Rel. Salvatore Leuzzi
Fallimento – Giudizio tributario pendente in appello – Fallimento dell'appellante nel corso dello stesso – Integrazione necessaria del contraddittorio nei confronti del curatore - Fondamento.
Qualora nel corso di un giudizio tributario, ancorché pendente in grado d’appello, sia dichiarato il fallimento della società contribuente che abbia impugnato l’avviso di accertamento, va necessariamente integrato il contraddittorio verso il curatore fallimentare, venendo in rilievo un rapporto giuridico, id estquello tributario, destinato a confluire nel perimetro della procedura concorsuale. (Massima Ufficiale) [nel caso di specie, era stato giudizialmente definito dalla Commissione Tributaria Regionale un appello in materia tributaria come proposto, da una società, che era poi risultata fallita nel corso di quel giudizio, avverso la decisione della Commissione Tributaria Provinciale che aveva respinto il ricorso dalla stessa proposto per contestare un avviso di accertamento mediante il quale l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato nei suoi confronti importi a titolo di IRES, IRAP e IVA, ciò senza che venisse coinvolto il curatore fallimentare, nei cui confronti la Corte di Giustizia Tributaria di II grado avrebbe dovuto integrare il contraddittorio, onde la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio, affinché ciò venisse disposto, la decisione che aveva respinto, senza provvedervi, l'impugnazione di quella società]. (Pierluigi Ferini – Riproduzione riservata)
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