Corte di Cassazione (30785/2023) - Il fallimento di una delle parti che si verifichi nel giudizio di Cassazione non determina l'interruzione del processo ex artt. 299 e ss. c.p.c..
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 10/01/2024 - 11:26Cass., Sez. 2 , 6 novembre 2023, n. 30785, Pres. Bertuzzi, Est. Rolfi
GIUDIZIO DI CASSAZIONE - Fallimento di una delle parti - Interruzione del processo - Esclusione - Curatore del fallimento - Intervento in giudizio - Ammissibilità - Fondamento.